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10 agosto 2018

La Metro senza le autorizzazioni VIA e VAS?


La construenda Metro di Cosenza sul grande viale/arteria della città, fa discutere anche in pieno agosto. Dopo le numerose manifestazioni, le firme raccolte per il referendum, i dibattiti sui media e nelle piazze, giungono notizie in merito alla valutazione di impatto ambientale (VIA) che sembra non esserci. Abbiamo fatto una piccola ricerca e abbiamo scoperto quanto segue:
A fine 2009 è stata presa la decisione di non assoggettabilità del progetto della cosiddetta ‘metropolitana leggera di Cosenza’ a VIA, Valutazione Impatto Ambientale, che ha una validità di 5 anni. Non risulta essere stata rinnovata. Ma, secondo il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 in nessun caso “può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale… che costituisce presupposto e parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa VIA, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.
Il “Regolamento Regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali” elenca i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA e nella parte riguardante i progetti di infrastrutture comprende, tra gli altri, anche “i sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente adibite al trasporto di passeggeri”.
Probabilmente, il progetto dovrebbe essere sottoposto anche a VAS, perché assume i caratteri e l’estensione di un piano/programma territoriale (D. Lgs. 152/06, art.4, c.4, lett.a). In questo caso la VAS deve essere avviata contestualmente alla progettazione (art.11, c.1). La valutazione deve essere anteriore all’approvazione del piano (art.11, c.3) e costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione (art.11, c.5). Infine, i provvedimenti amministrativi di approvazione privi di VAS sono annullabili per violazione di legge (art.11, c.5).
È difficile immaginare che il progetto della Metro, di forte impatto ambientale, non sia stato sottoposto a VIA e VAS, come prevedono i regolamenti, ma pare che le autorizzazioni siano introvabili.
Cosenza, 10 agosto 2018
© Francesca Canino

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