Nonostante i lavori per il rifacimento dell'area antistante la chiesa di San Domenico siano iniziati ormai da mesi, nessuno ha ancora assolto l'obbligo di apporre il cartello di cantiere in prossimità dello stesso. Ricordiamo che il suddetto cartello riporta i dati sui lavori da eseguire e le relative
autorizzazioni a norma del D.P.R. 380/2001, art. 27, comma 4, che obbliga di
esporlo a pena di sanzioni. Il cartello indica infatti: il tipo di opere da
realizzare; l’importo delle opere da realizzare; le modalità di realizzazione,
gli estremi dell’autorizzazione o permesso di costruire comunale riguardante le
opere da eseguire, la stazione appaltante; l’impresa o le imprese esecutrici; le
eventuali imprese subappaltatrici; il nome del progettista architettonico; il
nome del progettista delle strutture il nome del progettista degli impianti; il
nome del direttore dei lavori; il nome degli eventuali direttori operativi o
ispettori di cantiere; il nome del coordinatore per la progettazione in materia
di sicurezza; il nome del coordinatore per l’esecuzione dei lavori - in materia
di sicurezza; il nome del direttore di cantiere; i responsabili delle imprese
subappaltatrici.
Tra
le finalità
cui assolve l’obbligo di esposizione del cartello di cantiere vi è anche quella
di indicare i
soggetti responsabili nel
caso si verifichino danni che coinvolgono soggetti terzi durante lo svolgimento
delle attività di cantiere. La Corte di Cassazione, con la sentenza 13963/2016,
si è nuovamente pronunciata sull'obbligo di esposizione del c.d. "cartello
di cantiere", precisando che è reato non esporlo anche nel caso di
sospensione dei lavori.
A
San Domenico il cartello non è mai stato esposto, malgrado sia obbligatorio.
9-6-2017
© Francesca Canino